36 TESI DI DIRITTO EPISTEMICO (DALLA LETTERA ALLA CASSAZIONE)
27/12/2017
1-diritto e utopia (riesce il diritto a arginare il male ?);
2-statistica giuridica (cosa accadrebbe se a delinquere fosse la maggior parte del genere umano ?);
3-criminologia: approcci
“top-down” e “down-top” (per le stragi e gli
attentati), quindi formulazione di una “dietrologia
scientifica”. Il secondo approccio è quello che parte dal
luogo del delitto e raccoglie prove per giungere in alto, verso i
colpevoli e mandanti, il primo approccio concepisce invece
direttamente, dall’alto, la struttura del potere, e quindi sa
già in partenza chi, di nascosto, ha attuato il crimine, anche
senza bisogno di prove;
4-influenze della concezione dello
stato sui reati. Lo stato etico non come stato totalitario ma come
stato educativo, al contenimento degli istinti distruttivi;
5-la concezione dello stato come
“cintura di sicurezza” (a protezione del genere umano
dall’attacco dei demoni): lo stato come “albergo senza
costi”. Le tre concezioni dello stato: stato minimo, stato
sociale (con ammortizzatori), stato epistemico (benessere totale per
tutti i cittadini e gli esseri umani, selezionati premiati o sanzionati
in base alla meritocrazia);
6-analisi dei poteri forti e della
loro influenza sui sistemi legislativi e di governo mondiali: industrie
della difesa, criminalità organizzata, burocrazie mondiali,
finanza mondiale, eserciti e servizi di intelligence;
7-la monocrazia epistemica: forma di
governo con potere esecutivo subordinato al sistema
accademico-universitario mondiale, unificato, dotato di potere
legislativo (la “sofocrazia” epistemica);
8-rapporto tra contenuto e forma del
diritto: filosofia politica e filosofia del diritto; la scienza del
diritto come scienza dei contenuti normativi, costruiti dal sistema
accademico-universitario (e dalle categorie professionali);
9-rapporto tra diritto naturale e
diritto positivo: quest’ultimo è definito, nelle tesi
epistemiche, come attuazione “concreta” del primo nella
storia, verso la condizione evolutiva (su presupposto etico) di piena
giustizia nel mondo e nella storia;
10-diritto positivo e diritto
artificiale (o “diritto a tavolino”, che prescinde dai
tanti diritti nazionali e dal loro percorso storico): la mia concezione
mi vede in grado di riscrivere daccapo tutto i testi di diritto sulla
base delle mie concezioni filosofiche: ciò, per tutti gli stati
del mondo).
11-diritto e tecnica: può il
diritto arginare la prepotenza umana, che si potenzia oggi con la
tecnologia ?; la tecnica come – … -;
12-diritto e tecnica, impero e
tradizione: la teoria del linguaggio giuridico come forma di tecnica
simbolica in opposizione all’alienazione della civiltà
della tecnica (tecnica come ambiente artificiale): l’impero come
sua copertura esorcistica;
13-diritto e tecnica: la teoria
cibernetica dello stato: il linguaggio giuridico costituzionale come
software che fa “girare” la macchina (hardware) dello
stato. Nuovo significato di informatica giuridica;
14-la teoria dell’–
… -: presupposti e implicazioni psicologiche-psichiatriche nelle
masse del loro rapporto con lo stato inteso come “grande
macchina” (Leviatano: simulacro del corpo di - … -);
15-rapporto tra città e stato
“pubblici” e città e stato “privati”:
– … - pubblico positivo e – … - privato
negativo (rapporto tra stato e imprese); differenza tra repubblica,
monarchia e monocrazia epistemica (sintesi di monarchia, democrazia e
repubblica);
16-la concezione del totalitarismo
scientifico (monocrazia epistemica): anche con riferimento ai
populismi, va osservato l’estrema funzionalità del
totalitarismo alle esigenze, psichiche, della popolazione (vanno
corretti e tolti nel totalitarismo gli aspetti di violenza, come la
privazione delle libertà, che ne hanno fatto storicamente una
dittatura);
17-diritto e economia: teoria
della “grande separazione”: la polizia e la magistratura
interpretano la sicurezza come protezione del corpo sociale dal ladro e
dall’assassino, ma non dalla fame, dalla povertà e
dall’indigenza, fattori anche tra le prime cause del crimine; il
capitalismo come modo di uccidere nella legalità sottraendo
all’uomo le fonti della sussistenza;
18-diritto sostanziale (diritto
economico): è la teoria secondo cui lo stato innerva di
sé l’economia di mercato;
19-il socialismo scientifico
(comunismo): è la teoria secondo cui il vero diritto è di
protezione della persona sotto il profilo economico; comunismo
significa non privazione della proprietà privata ma uguale
destino del genere umano verso la “salvezza”, comunque
intesa;
20-la concezione meritocratica dello
stato: nella meritocrazia possono trovare sfogo quelle pulsioni che
trovano oggi sfogo nel capitalismo in senso distruttivo per il genere
umano: avarizia, invidia e superbia;
21-diritto universale: fondamento dello stato universale (impero);
22-teoria dello stato universale
(nuovo diritto pubblico): va compreso che il diritto internazionale ha
preso il posto della funzione dell’“impero”,
interpretato questo come psicosi nel senso della dialettica
trascendentale di Kant; nello stesso senso il puro concetto di stato
nazionale, di qui la sua crisi come forma di Goetterdaemmerung;
23-essenza del diritto come diritto
universale: insussistenza di limiti nazionali all’interesse di
ogni uomo e stato ai destini del genere umano; conseguenze in ordine al
concetto di impero;
24-mia personale riforma
dell’assetto geopolitico del mondo e degli stati e sue
conseguenze di diritto pubblico e amministrativo;
25-diritto internazionale:
nell’impero-stato universale vengono salvaguardati i diritti
degli stati nazionali: si creano relazioni diplomatiche multi-livello;
26-tesi sul rapporto tra diritto
interno e diritto esterno: nell’impero il diritto esterno agli
stati nazionali è il diritto interno allo stato universale;
27-le implicazioni giuridiche dei
vizi capitali. E’ la concezione della norma giuridica secondo cui
il vero movente dei reati sta nel peccato moralmente inteso: si uccide
e si ruba per superbia, avarizia e individia. Sono posti sullo stesso
piano il delitto per raptus e il delitto premeditato, perché
anche questo trova origine in una intenzione iniziale che ha la stessa
natura del raptus. In base a questa concezione, giustificatoria del
crimine, io ho pensato da solo l’esistenza della psicologia
giuridica: ogni reato e ogni crimine hanno una spiegazione psicologica
che va a loro giustificazione, perché il reo è in preda a
pulsioni irrefrenabili. Di qui, varie conseguenze circa la funzione
rieducativa della sanzione mentre la proibizione della pena di morte
deriva dal seno del diritto associato alla parabola evangelica dei
talenti: lo scopo dello stato è associato a quello della vita
(fruttare i talenti, quindi la pena di morte impedisce questo scopo).
Di qui, la funzione civica di una “religione civile”, come
proposta dell’assunzione del platonismo a ideologia fondativa e
fondamentale dello stato;
28-la funzione esorcistica della sanzione e il rapporto tra demonologia e criminologia;
29-il rapporto tra tentazione,
pulsione e reato: qui si introduce il rapporto tra demonologia e
psicologia giuridica, con la conseguenza che un magistrato e un
poliziotto “atei”, in quando non credono nel diavolo non
conoscono l’essenza del diritto che è esorcistica, con
riferimento alla sanzione (che stacca l’uomo dalla tentazione,
origine della pulsione al reato);
30-rapporto tra diritto e etica: il
diritto è forma di etica; definizione del diritto come campo
restrittivo dell’etica essendo esso forma di etica coercitiva,
dove anche il magistrato e il poliziotto agiscono sulla base di pure
azioni morali (il vigile che chiude un occhio, il giudice che è
severo in un caso non severo in un altro, a loro discrezione):
l’applicazione della legge, nei rimandi (Kelsen) delle
responsabilità sottoposte a sanzione di chi applica la
legge e la sanzione, alla fine e in origine non è sottoposta a
sanzione, per cui il fondamento del diritto è un atto libero e
discrezionale di adesione alla legge. Di qui la “teoria
dell’aggancio (inconscio)”, come riconoscimento e assenso
della volontà di un popolo alla giustizia da esso percepita
insita nell’ordinamento giuridico;
31-rapporto tra precetto e sanzione:
a differenza di Kelsen (la cui cultura “americana” lo ha
portato a minimizzare il rapporto tra diritto e giustizia in senso
economico, e a sottolineare l’aspetto punitivo della sanzione),
nel diritto epistemico la sanzione è stretta funzione del
precetto, il quale (contenendo i fini della norma giuridica, che sono
individuali e sociali) segna gli scopi dello stato, della
società e della politica, intesa questa come edificazione della
civiltà. Per cui non si dà diritto se non nel socialismo
scientifico;
32-analisi dei limiti dei sistemi
democratici e delle costituzioni delle repubbliche: loro
vulnerabilità in ordine a capitalismo, burocrazia
(fiscalità) e sicurezza (terrorismo, sistemi di difesa privati,
sistemi di intelligence, guerre e povertà nel mondo);
33-diritto e funzioni di
intelligence: azione “al di là della legge”
(“licenza di uccidere”), ma anche di fare stragi, attentati
e organizzare guerre e tratte dei migranti: quali i presupposti e le
conseguenze in ordine alla concezione dello stato ?);
34-il paradosso della funzione
amministrativa (o paradosso dello stato di diritto): lo stato di
diritto è lo stato in cui il diritto protegge i cittadini dai
soprusi della burocrazia, ma non può farlo, perché la
magistratura amministrativa è essa stessa espressione dello
stato e quindi della burocrazia. La conseguenza di questo paradosso
è la definizione dello stato universale e dello stato in
sé, come terza parte tra pubblica amministrazione e cittadini,
ovvero “corpo di - … -” (Repubblica) che serve i
cittadini e persegue l’ideale della giustizia;
35-diritto e steleologia: quale concezione del diritto implicata dalla teoria epistemica sulle malattie genetiche;
36-teoria del tramonto dello stato:
cessano in futuro (tra alcuni millenni) le funzioni dello stato, a
causa della teoria che spiega il riassorbimento nell’inconscio
delle pulsioni aggressive (causa dei crimini, dei reati e quindi del
diritto e dello stato): diritto e umanità futura (tramonto della
civiltà della tecnica e dello stato).
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