36 TESI DI DIRITTO EPISTEMICO (DALLA LETTERA ALLA CASSAZIONE)
27/12/2017

1-diritto e utopia (riesce il diritto a arginare il male ?);
2-statistica giuridica (cosa accadrebbe se a delinquere fosse la maggior parte del genere umano ?);
3-criminologia: approcci “top-down” e “down-top” (per le stragi e gli attentati), quindi formulazione di una “dietrologia scientifica”. Il secondo approccio è quello che parte dal luogo del delitto e raccoglie prove per giungere in alto, verso i colpevoli e mandanti, il primo approccio concepisce invece direttamente, dall’alto, la struttura del potere, e quindi sa già in partenza chi, di nascosto, ha attuato il crimine, anche senza bisogno di prove;
4-influenze della concezione dello stato sui reati. Lo stato etico non come stato totalitario ma come stato educativo, al contenimento degli istinti distruttivi;
5-la concezione dello stato come “cintura di sicurezza” (a protezione del genere umano dall’attacco dei demoni): lo stato come “albergo senza costi”. Le tre concezioni dello stato: stato minimo, stato sociale (con ammortizzatori), stato epistemico (benessere totale per tutti i cittadini e gli esseri umani, selezionati premiati o sanzionati in base alla meritocrazia);
6-analisi dei poteri forti e della loro influenza sui sistemi legislativi e di governo mondiali: industrie della difesa, criminalità organizzata, burocrazie mondiali, finanza mondiale, eserciti e servizi di intelligence;
7-la monocrazia epistemica: forma di governo con potere esecutivo subordinato al sistema accademico-universitario mondiale, unificato, dotato di potere legislativo (la “sofocrazia” epistemica);
8-rapporto tra contenuto e forma del diritto: filosofia politica e filosofia del diritto; la scienza del diritto come scienza dei contenuti normativi, costruiti dal sistema accademico-universitario (e dalle categorie professionali);
9-rapporto tra diritto naturale e diritto positivo: quest’ultimo è definito, nelle tesi epistemiche, come attuazione “concreta” del primo nella storia, verso la condizione evolutiva (su presupposto etico) di piena giustizia nel mondo e nella storia;
10-diritto positivo e diritto artificiale (o “diritto a tavolino”, che prescinde dai tanti diritti nazionali e dal loro percorso storico): la mia concezione mi vede in grado di riscrivere daccapo tutto i testi di diritto sulla base delle mie concezioni filosofiche: ciò, per tutti gli stati del mondo).
11-diritto e tecnica: può il diritto arginare la prepotenza umana, che si potenzia oggi con la tecnologia ?; la tecnica come – … -;
12-diritto e tecnica, impero e tradizione: la teoria del linguaggio giuridico come forma di tecnica simbolica in opposizione all’alienazione della civiltà della tecnica (tecnica come ambiente artificiale): l’impero come sua copertura esorcistica;
13-diritto e tecnica: la teoria cibernetica dello stato: il linguaggio giuridico costituzionale come software che fa “girare” la macchina (hardware) dello stato. Nuovo significato di informatica giuridica;
14-la teoria dell’– … -: presupposti e implicazioni psicologiche-psichiatriche nelle masse del loro rapporto con lo stato inteso come “grande macchina” (Leviatano: simulacro del corpo di - … -);
15-rapporto tra città e stato “pubblici” e città e stato “privati”: – … - pubblico positivo e – … - privato negativo (rapporto tra stato e imprese); differenza tra repubblica, monarchia e monocrazia epistemica (sintesi di monarchia, democrazia e repubblica);
16-la concezione del totalitarismo scientifico (monocrazia epistemica): anche con riferimento ai populismi, va osservato l’estrema funzionalità del totalitarismo alle esigenze, psichiche, della popolazione (vanno corretti e tolti nel totalitarismo gli aspetti di violenza, come la privazione delle libertà, che ne hanno fatto storicamente una dittatura);
17-diritto e economia: teoria della “grande separazione”: la polizia e la magistratura interpretano la sicurezza come protezione del corpo sociale dal ladro e dall’assassino, ma non dalla fame, dalla povertà e dall’indigenza, fattori anche tra le prime cause del crimine; il capitalismo come modo di uccidere nella legalità sottraendo all’uomo le fonti della sussistenza;
18-diritto sostanziale (diritto economico): è la teoria secondo cui lo stato innerva di sé l’economia di mercato;
19-il socialismo scientifico (comunismo): è la teoria secondo cui il vero diritto è di protezione della persona sotto il profilo economico; comunismo significa non privazione della proprietà privata ma uguale destino del genere umano verso la “salvezza”, comunque intesa;
20-la concezione meritocratica dello stato: nella meritocrazia possono trovare sfogo quelle pulsioni che trovano oggi sfogo nel capitalismo in senso distruttivo per il genere umano: avarizia, invidia e superbia;
21-diritto universale: fondamento dello stato universale (impero);
22-teoria dello stato universale (nuovo diritto pubblico): va compreso che il diritto internazionale ha preso il posto della funzione dell’“impero”, interpretato questo come psicosi nel senso della dialettica trascendentale di Kant; nello stesso senso il puro concetto di stato nazionale, di qui la sua crisi come forma di Goetterdaemmerung;
23-essenza del diritto come diritto universale: insussistenza di limiti nazionali all’interesse di ogni uomo e stato ai destini del genere umano; conseguenze in ordine al concetto di impero;
24-mia personale riforma dell’assetto geopolitico del mondo e degli stati e sue conseguenze di diritto pubblico e amministrativo;
25-diritto internazionale: nell’impero-stato universale vengono salvaguardati i diritti degli stati nazionali: si creano relazioni diplomatiche multi-livello;
26-tesi sul rapporto tra diritto interno e diritto esterno: nell’impero il diritto esterno agli stati nazionali è il diritto interno allo stato universale;
27-le implicazioni giuridiche dei vizi capitali. E’ la concezione della norma giuridica secondo cui il vero movente dei reati sta nel peccato moralmente inteso: si uccide e si ruba per superbia, avarizia e individia. Sono posti sullo stesso piano il delitto per raptus e il delitto premeditato, perché anche questo trova origine in una intenzione iniziale che ha la stessa natura del raptus. In base a questa concezione, giustificatoria del crimine, io ho pensato da solo l’esistenza della psicologia giuridica: ogni reato e ogni crimine hanno una spiegazione psicologica che va a loro giustificazione, perché il reo è in preda a pulsioni irrefrenabili. Di qui, varie conseguenze circa la funzione rieducativa della sanzione mentre la proibizione della pena di morte deriva dal seno del diritto associato alla parabola evangelica dei talenti: lo scopo dello stato è associato a quello della vita (fruttare i talenti, quindi la pena di morte impedisce questo scopo). Di qui, la funzione civica di una “religione civile”, come proposta dell’assunzione del platonismo a ideologia fondativa e fondamentale dello stato;
28-la funzione esorcistica della sanzione e il rapporto tra demonologia e criminologia;
29-il rapporto tra tentazione, pulsione e reato: qui si introduce il rapporto tra demonologia e psicologia giuridica, con la conseguenza che un magistrato e un poliziotto “atei”, in quando non credono nel diavolo non conoscono l’essenza del diritto che è esorcistica, con riferimento alla sanzione (che stacca l’uomo dalla tentazione, origine della pulsione al reato);
30-rapporto tra diritto e etica: il diritto è forma di etica; definizione del diritto come campo restrittivo dell’etica essendo esso forma di etica coercitiva, dove anche il magistrato e il poliziotto agiscono sulla base di pure azioni morali (il vigile che chiude un occhio, il giudice che è severo in un caso non severo in un altro, a loro discrezione): l’applicazione della legge, nei rimandi (Kelsen) delle responsabilità sottoposte a sanzione di chi applica la legge e la sanzione, alla fine e in origine non è sottoposta a sanzione, per cui il fondamento del diritto è un atto libero e discrezionale di adesione alla legge. Di qui la “teoria dell’aggancio (inconscio)”, come riconoscimento e assenso della volontà di un popolo alla giustizia da esso percepita insita nell’ordinamento giuridico;
31-rapporto tra precetto e sanzione: a differenza di Kelsen (la cui cultura “americana” lo ha portato a minimizzare il rapporto tra diritto e giustizia in senso economico, e a sottolineare l’aspetto punitivo della sanzione), nel diritto epistemico la sanzione è stretta funzione del precetto, il quale (contenendo i fini della norma giuridica, che sono individuali e sociali) segna gli scopi dello stato, della società e della politica, intesa questa come edificazione della civiltà. Per cui non si dà diritto se non nel socialismo scientifico;
32-analisi dei limiti dei sistemi democratici e delle costituzioni delle repubbliche: loro vulnerabilità in ordine a capitalismo, burocrazia (fiscalità) e sicurezza (terrorismo, sistemi di difesa privati, sistemi di intelligence, guerre e povertà nel mondo);
33-diritto e funzioni di intelligence: azione “al di là della legge” (“licenza di uccidere”), ma anche di fare stragi, attentati e organizzare guerre e tratte dei migranti: quali i presupposti e le conseguenze in ordine alla concezione dello stato ?);
34-il paradosso della funzione amministrativa (o paradosso dello stato di diritto): lo stato di diritto è lo stato in cui il diritto protegge i cittadini dai soprusi della burocrazia, ma non può farlo, perché la magistratura amministrativa è essa stessa espressione dello stato e quindi della burocrazia. La conseguenza di questo paradosso è la definizione dello stato universale e dello stato in sé, come terza parte tra pubblica amministrazione e cittadini, ovvero “corpo di - … -” (Repubblica) che serve i cittadini e persegue l’ideale della giustizia;
35-diritto e steleologia: quale concezione del diritto implicata dalla teoria epistemica sulle malattie genetiche;
36-teoria del tramonto dello stato: cessano in futuro (tra alcuni millenni) le funzioni dello stato, a causa della teoria che spiega il riassorbimento nell’inconscio delle pulsioni aggressive (causa dei crimini, dei reati e quindi del diritto e dello stato): diritto e umanità futura (tramonto della civiltà della tecnica e dello stato).

gp